Art. 2.

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono fissati per ciascun anno i contingenti relativi ai generi alimentari di prima necessità, nonché alle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca, la cui immissione nella zona franca è consentita in esenzione delle imposte di fabbricazione e di consumo.
      2. Con lo stesso decreto previsto dal comma 1 possono essere disciplinate le agevolazioni che si rendano necessarie ai bisogni della popolazione delle zone limitrofe alla zona franca.

 

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